Presidente, innanzitutto, cosa si intende per ritardo?
“Occorre che il ritardo sia prolungato, ossia quando l’orario di partenza di un volo è posticipato di un determinato numero di ore rispetto a quello previsto. La legislazione europea (Regolamento 261/2004, art. 6) stabilisce delle tutele per i passeggeri in caso di ritardo significativo. Le tutele si applicano sia a voli (di linea, charter o low cost) in partenza da un aeroporto comunitario, sia a voli (di linea, charter o low cost) in partenza da un aeroporto fuori dall'UE, ma con destinazione un aeroporto dell'UE, a condizione che la compagnia aerea sia europea. Non sono quindi applicabili a voli da paesi non UE verso l'UE, operati da compagnie non europee. In questo caso, si applicano le normative locali”.
Cosa occorre per avere diritto alle tutele?
Il passeggero deve a vere un biglietto valido (anche se emesso tramite programmi come Frequent Flyer), una prenotazione confermata e presentarsi al check-in nei tempi stabiliti dalla compagnia o, in mancanza di indicazioni, almeno 45 minuti prima della partenza. Naturalmente i passeggeri non hanno diritto a queste tutele se viaggiano gratuitamente o con tariffe ridotte non accessibili al pubblico, o se vengono respinti per motivi di salute, sicurezza o documentazione non valida.
Quali sono i diritti in caso di ritardo:
Se il volo è ritardato di almeno 2 ore per voli fino a 1500 km (in Europa o extra UE), il passeggero ha diritto all’assistenza. Per voli fino a 3500 km, il ritardo deve essere di almeno 3 ore, mentre per quelli superiori a 3500 km fuori dall'UE, il ritardo deve essere di almeno 4 ore. L’assistenza deve comprendere pasti, bevande, sistemazione in hotel se necessario, trasporti e comunicazioni telefoniche o via e-mail. Se il ritardo supera le 5 ore, il passeggero può rinunciare al volo senza penali e richiedere il rimborso della parte non effettuata del viaggio, con diritto all’assistenza fino a quel momento.
I passeggeri che arrivano con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’orario previsto hanno diritto a una compensazione economica, salvo che il ritardo sia causato da circostanze eccezionali come maltempo o scioperi.
E per i voli in coincidenza?
Per voli in coincidenza, se il ritardo causa la perdita di un volo di collegamento e il passeggero ha un contratto unico con la stessa compagnia aerea, questa deve offrire assistenza e un volo alternativo o il rimborso del biglietto e un volo di ritorno al punto di partenza
Se un passeggero subisce danni diretti (prevedibili) a causa del ritardo, può richiedere un risarcimento salvo che la compagnia provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo. Questo risarcimento è valido per compagnie aeree di paesi aderenti alla Convenzione di Montreal.
Insomma, tutto semplice?
Non proprio, spesso, le modalità per ottenere il rimborso pubblicate sui siti delle compagnie aeree sono complesse e poco chiare. E’ necessario prestare la massima attenzione e seguire in maniera scrupolosa tutte le fasi previste dalle indicazioni delle compagnie aeree, pena il non riuscire a completare la richiesta. Se si riscontrano difficoltà, come sempre, le nostre sedi sono a disposizione di tutti i soci per districarsi nei meandri burocratici e ottenere rapidamente quanto ci spetta”.
Ne parliamo con Cristina Cafferata, Presidente Nazionale della Lega Consumatori.

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